condomini morosi

Condòmini morosi: è obbligatoria la diffida?

L’arma legale dell’Amministratore di Condominio, ovvero del condominio stesso, contro i condomini morosi è il cosiddetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il decreto ingiuntivo per il recupero delle quote condominiali dai condomini morosi

L’Amministratore di Condominio, infatti, può nominare un Avvocato di fiducia propria, anche senza previa autorizzazione dell’Assemblea, e incaricarlo di recuperare le quote non versate spontaneamente dai condomini morosi.

L’Avvocato richiede al Tribunale o al Giudice di Pace – a seconda dell’importo da recuperare – l’emissione di un decreto ingiuntivo conto i condomini morosi, depositando unicamente la copia della delibera assembleare approvante lo stato di riparto presentato dall’Amministratore.

Il decreto ingiuntivo, che solitamente viene emesso non prima di circa 2 mesi dalla data del deposito dell’istanza del creditore, va notificato entro i successivi 60 giorni al condomino moroso in questione. Il debitore è tenuto a pagare immediatamente le somme ingiunte, pena un pignoramento, che però può avvenire solo dopo la notifica dell’atto di precetto, un ultimo “sollecito” a corrispondere le somme dovute.

Il debitore può presentare opposizione, entro 40 giorni al decreto ingiunto, è però opportuno che tenga conto del fatto che non è ammessa l’opposizione al decreto ingiuntivo per contestazioni che occorre sollevare opponendosi alla delibera assembleare nel termine di legge pari a 30 giorni dalla sua adozione o, per gli assenti, dal ricevimento del verbale.

Ad ogni buon conto, il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo per i vizi della delibera che ne abbiano comportato la nullità assoluta, come nel caso di una delibera presa con maggioranze diverse da quelle previste dalla legge o una delibera che decida in materie di cui non è competente, etc.

Diffida ai condomini morosi: è obbligatoria?

Non è indispensabile la preventiva diffida ai condomini morosi per la concessione del decreto ingiuntivo nei loro confronti. La messa in mora, infatti, non è obbligatoria per tutte le obbligazioni che hanno un preciso termine di scadenza.

Il credito del condominio è certo ed esigibile dal momento dell’approvazione assembleare, anche del solo bilancio preventivo, sino a che non vi sia il bilancio consuntivo. L’Amministratore pertanto, già dopo tale delibera, può legittimamente procedere direttamente alla riscossione dei contributi condominiali.

E’ quindi da escludere che il credito del condominio diventi esigibile una volta spedita la diffida di pagamento.

L’obbligo dell’Amministratore Condominiale

Giova inoltre ricordare che, con la riforma del Condominio, il ricorso alla procedura di recupero crediti, in caso di condomini morosi, è un obbligo per l’Amministratore Condominiale, il quale deve provvedervi in tempi rapidi e non oltre 6 mesi dall’approvazione del piano di riparto.

Le soluzioni per l’Amministratore di Condominio

Sempre più frequentemente gli Amministratori di Condominio si rivolgono a ServiziAvvocatiAziende, partner di Servizisicuri.com, per individuare tutti i beni intestati ai condomini morosi ed utilmente pignorabili.

ServiziAvvocatiAziende è infatti in grado di fornire il rintraccio del condomino moroso, il rintraccio del posto di lavoro del debitore, sino al rintraccio dei conti correnti intestati al condomino inadempiente.

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