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Intercettazioni intrusive: la “tecnica dell’agente intrusore” alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, con ordinanza, n. 13884/2016 ha rimesso alle Sezioni Unite il vaglio sulla legittimità nelle intercettazioni dell’utilizzo di tecniche informatiche avanzate ed intrusive (agente intrusore) che invaderebbero pesantemente la sfera della privacy al fine di rinvenire un contemperamento tra la compromissione di diritti costituzionali e l’indiscussa maggiore capacità investigativa al fine di reprimere gravi reati.

Tramite un virus informatico, e quindi con la cosiddetta tecnica dell’agente intrusore, possono essere effettuate molteplici intercettazioni intrusive.

Il virus di Stato è detto anche “cavallo di troia” perché il meccanismo dell’intercettazione è più o meno come quello architettato da Ulisse per fare entrare gli Achei nella città di Troia. Lo spyware, infatti, è generalmente mascherato da innocuo SMS o email e non appena viene aperto si installa automaticamente sul device (spesso il cellulare). Dal momento in cui il virus di Stato si installa automaticamente su computer, smartphone, tablet, e può “intercettare” ogni forma di comunicazione (Whatsapp, Skype, Telegram, Facebook, Instagram, oltre ad e-mail ed SMS) ma anche videoregistrare l’indagato ovunque vada, qualsiasi cosa esso faccia, con valore di prova a prescindere dalla preventiva individuazione dei luoghi in cui effettuare l’intercettazione: i tecnici informatici hanno accesso a tutto ciò che l’apparecchio sul quale si è installato “vede” e “sente”, compresi gli spostamenti, grazie al GPS.

Un’arma d’indagine potentissima ed invisibile, uno strumento investigativo invasivo, perché l’intercettato non può accorgersi del Trojan Horse, ma soprattutto perché parrebbe non esistere, sino ad ora, alcun modo di meglio tutelare la privacy delle terze persone che entrano in contatto con l’indagato intercettato.

La Cassazione a Sezioni Unite, in un comunicato provvisorio in attesa del deposito della sentenza, ha fissato dei limiti a tali forme di intercettazione, ammesse in caso di delitti di criminalità organizzata o terroristica o, comunque facenti capo ad una associazione per delinquere (escluso il mero concorso).

Sull’argomento, leggi anche:

http://www.ildubbio.news

Articolo de ilsole24ore.com del 26.03.16

Articolo di Repubblica.it del 29.04.16

Articolo de ilquotidianodellapa.it

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