Recupero crediti: con il CdM 29.04.16 tempi più brevi
A proposito di recupero crediti, venerdì 29.04.2016, nel CdM è stato approvato, tra gli altri Decreti, il D.L. contenente misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi del recupero crediti.
Il Decreto Legge introduce una serie di misure, a sostegno delle aziende e di accorciamento dei tempi del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle più moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Pegno non possessorio
Per favorire l’impresa nelle attività di produzione del reddito, in caso di fabbisogno di accesso al credito, viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno). Si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle Entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”.
Patto marciano nei nuovi contratti di finanziamento
Per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari ed imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”. Quest’ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene immobile stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in un’unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o rate semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione, in caso di efficacia del patto marciano, viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano.
Norme attinenti le procedure di recupero crediti
Per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell’esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.
Modifiche alla legge fallimentare
Per snellire le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura.
Registro delle procedure esecutive e concorsuali
Viene istituito presso il Ministero della Giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
Fonte governo.it
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