decreto ingiuntivo

Recupero crediti: il decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo, cos’è? Che tipo di provvedimento è il decreto ingiuntivo?

Si parla di decreto ingiuntivo quando il Giudice ingiunge all’obbligato, al debitore, di pagare una determinata somma o di consegnare una determinata quantità di cose, di adempiere ad una determinata obbligazione, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, attraverso il provvedimento chiamato decreto ingiuntivo, su esplicita richiesta del titolare del credito, purché certo, liquido, esigibile, fondato su prova scritta.

L’obbligato, il debitore ingiunto, raggiunto appunto da decreto ingiuntivo, potrà poi proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica. In mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Il procedimento per decreto ingiuntivo consente al creditore di acquisire un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore e rappresenta una forma di tutela immediata, rispetto a quella del giudizio ordinario, per accertare il credito ed ottenere così un titolo esecutivo.

I requisiti per accedere ad un decreto ingiuntivo, le condizioni di ammissibilità, sono indicate nell’Art. 633 c.p.c., dove vengono esplicitamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela speciale.

Il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente a tutela di diritti di credito che devono possedere uno specifico oggetto, come una somma di danaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una determinata cosa mobile.

Qualora il credito corrisponda ad una somma di danaro, questa dovrà possedere il requisito della liquidità.

In presenza di queste condizioni di ammissibilità, ex art. 633 c.p.c., il giudice competente, su istanza del creditore, pronuncia l’ingiunzione di pagamento o l’ingiunzione di consegna:

  • se del diritto di credito fatto valere viene data prova scritta;
  • se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o per prestazioni stragiudiziali o il rimborso spese sostenute da Avvocati, Procuratori, Cancellieri, Ufficiali Giudiziari o da chiunque abbia prestato opera in un processo;
  • se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a Notai, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Chiunque presenti istanza al giudice di decreto ingiuntivo per recupero credito, deve dare del proprio credito prova scritta ex Art. 633, comma 1, numero 1, c.p.c. Numerose sentenze hanno in merito rammentato che la prova scritta può essere rappresentata da qualunque documento che sia “meritevole di fede” quanto ad autenticità, che provenga dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, anche se non può rivestire i canoni della efficacia probatoria assoluta.

Sono prove scritte, ex Art. 634 c.p.c., “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata ed i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile“.

Se il credito è stato maturato da un libero professionista, regolarmente iscritto ad un Ordine o ad un Albo, l’istanza può essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere di conformità dell’Ordine Professionale di appartenenza, qualora l’ammontare delle spese e delle prestazioni non sia determinato in base a tariffe obbligatorie.

Prove scritte sono i titoli di credito, come la cambiale o l’assegno.

Qualora il diritto di credito sia connesso ad una condizione o ad una controprestazione, spetta al creditore ricorrente dimostrare di aver di fatto svolto tale prestazione.

Il decreto ingiuntivo va richiesto mediante ricorso al giudice, indicando le parti, l’oggetto, i motivi del ricorso, le conclusioni, le prove documentali prodotte e finalizzate a comprovare l’esistenza del credito, la dichiarazione di residenza del creditore ricorrente o la di lui elezione di domicilio.

Qualora sussistano tutte le condizioni previste nell’Art. 633 c.p.c., il giudice provvederà ad accogliere l’istanza e ad emettere decreto ingiuntivo, ordinando al debitore di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti.

Il decreto ingiuntivo viene emanato dal giudice in assenza di contraddittorio tra le parti, trattandosi di un provvedimento di natura esclusivamente documentale. Nel caso in cui il debitore ingiunto si opponga, nei termini previsti in giorni quaranta, si aprirà un procedimento ordinario di primo grado, “a cognizione piena”.

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