Solve et Repete

Solve et repete: cosa significa?

Cosa assicura la clausola c.d. del solve et repete? Vediamolo insieme:

Nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in cui le attribuzioni patrimoniali sono due e si legittimano vicendevolmente, sono legate dal c.d. nesso di reciprocità o sinallagma, il principio di corrispettività (Hand muss Hand wahren – la mano deve garantire la mano) costituisce la regola generale: una parte può rifiutare la propria prestazione, se l’altra non adempie la sua (inadimplenti non est adimplendum art. 1460 c.c.).

Questo principio è stabilito nell’interesse delle parti che possono, perciò, rinunciarvi. Una delle parti, infatti, può assicurarsi una particolare protezione ai fini dell’adempimento della prestazione che le è dovuta mediante la clausola c.d. del solve et repete in deroga al principio della corrispettività. Approvando tale clausola, l’obbligato (il soggetto passivo) rinuncia al diritto di opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione da lui dovuta, salva la facoltà di proporle solo dopo aver eseguito la propria prestazione e di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

Il legislatore, all’art. 1462 c.c., ha consentito alle parti contraenti di inserire nel contratto la clausola solve et repete, per consentire di perseguire la rapida conclusione contrattuale, senza rischi di ritardi o eccezioni strumentali.
I contraenti, in fase di stipula del contratto, possono inserire la clausola c.d. solve et repete, la quale comporta che una delle parti non possa proporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la propria prestazione (art. 1462 c.c.).

In virtù di detta clausola la parte onerata deve quindi adempiere la propria prestazione, anche se ritiene che la controparte non abbia adempiuto la propria, e soltanto in seguito potrà eventualmente agire in giudizio per far valere le proprie ragioni e vedersi restituito, in tutto o in parte, quanto già pagato.

Tale clausola, comportando la rinuncia del contraente all’eccezione di inadempimento di cui si è detto sopra, risulta particolarmente gravosa; essa configura infatti una tipica ipotesi di c.d. clausola vessatoria.

Stante la gravosità di detta clausola, la normativa prevede che essa non abbia effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e di rescissione del contratto.

La clausola solve et repete, seppure decisamente gravosa per l’onerato, è predisposta allo scopo di impedire al contraente di proporre eccezioni in fase di esecuzione del contratto che ritardino o eludano l’adempimento della propria obbligazione. Pertanto la parte gravata da detta clausola non può far altro che eseguire la propria obbligazione, salvo potersi successivamente rivalere, agendo in giudizio a tutela delle proprie ragioni e per la restituzione di quanto già dato/corrisposto.

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