cambiale

La cambiale

Può capitare di ricevere in pagamento una cambiale, per dei servizi o delle forniture effettuate. Più frequentemente, la cambiale viene consegnata come garanzia di un pagamento che poi verrà effettuato in altra modalità come, ad esempio, ratealmente, in contanti o a mezzo bonifico bancario.

Cos’è una cambiale?

La cambiale, così come l’assegno, è un titolo esecutivo, un titolo di credito, che attribuisce al legittimo possessore il diritto di ottenere il pagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo in essa previsti (R.D. 1669/33, c.d. Legge Cambiaria).

Cos’è un titolo esecutivo?

Il titolo esecutivo è quel documento che consente al creditore di promuovere un procedimento esecutivo nei confronti di un soggetto debitore, persona fisica o persona giuridica.

I tipi di cambiale

  • tratta, se consiste nell’ordine di pagamento con il quale il traente impone al trattario di pagare al beneficiario una determinata somma;
  • un pagherò, con il quale l’emittente promette il pagamento al beneficiario di una determinata somma ad una certa data.

I protagonisti nel rapporto di credito con cambiale

Nel rapporto di credito, i protagonisti principali solitamente sono tre:

  1. il traente, colui che forma il titolo;
  2. il trattario, coincidente con l’istituto di credito presso il quale il beneficiario andrà a presentare il titolo per la ricezione dell’importo in denaro;
  3. il portatore, o beneficiario e, cioè, colui che è legittimato a richiedere il pagamento.

A queste tre figure principali, talvolta si accosta quella dell’avallante, soggetto terzo che garantisce il pagamento, nel caso in cui l’obbligato principale non ne onori il pagamento.

Che differenza c’è tra cambiale e assegno?

Ma se tanto la cambiale, quanto l’assegno, sono titoli di credito esecutivi, che differenza c’è tra loro?

CAMBIALEASSEGNO
per emettere una cambiale non è necessario essere titolari di un conto corrente.per emettere un assegno bancario è necessario essere titolari di un conto corrente. Solo gli assegni circolari possono essere emessi senza conto corrente, al deposito di una certa somma.
affinché la cambiale non sia nulla, è necessaria l’apposizione di una marca da bollo.affinché l’assegno sia valido, non è necessaria l’apposizione di una marca da bollo.
Con l’emissione di una cambiale, il rapporto interpersonale può arrivare a comprendere una terza persona, in quanto è possibile richiedere ad un terzo di pagare per conto proprio una determinata persona.Con l’emissione di un assegno, il rapporto interpersonale è formato da due soggetti.
Nella cambiale, può essere fissato il giorno a partire dal quale il titolo può essere portato all’incasso.Nell’assegno, non può essere fissata una data di incasso.

L’azione cambiaria

L’azione cambiaria è uno strumento, un’azione giudiziale, che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando, alla sua presentazione, il pagamento è rifiutato dal trattario o dall’emittente.

Nel caso di cambiale impagata, il creditore, tramite l’assistenza di un Avvocato di fiducia, potrà intraprendere varie azioni giudiziali, quali il ricorso per decreto ingiuntivo, un’azione ordinaria o un’azione esecutiva.

Gli strumenti a disposizione sono due: l’azione cambiaria diretta e l’azione cambiaria indiretta, c.d. di regresso.

L’azione cambiaria diretta

L’azione cambiaria diretta si svolge contro l’obbligato principale, l’accettante e i suoi avallanti nella cambiale tratta ovvero l’emittente e i suoi avallanti nei pagherò cambiari.

L’azione cambiaria diretta non richiede alcun particolare requisito, è sufficiente dimostrare il mancato pagamento del titolo.

L’azione cambiaria indiretta, la c.d. azione cambiaria di regresso

L’azione cambiaria indiretta o di regresso si attiva contro gli obbligati di regresso e, quindi, il traente, il girante o i loro avallanti nella cambiale tratta, ovvero i giranti e i loro avallanti nei pagherò cambiari.

A differenza dell’azione cambiaria diretta diretta, nell’azione di regresso occorre provare il mancato pagamento con una forma determinata, data dal protesto cambiario.

Il protesto cambiario

Il protesto cambiario è un atto pubblico, redatto da un Pubblico Ufficiale, con il quale si attesta pubblicamente che quel titolo cambiario non è stato pagato. In mancanza del protesto, il creditore non può agire con l’azione cambiaria di regresso, ma solo con quella diretta. Essendo un atto pubblico, il protesto cambiario avrà una valenza probatoria di una certa rilevanza in sede giudiziale, ove la sua attestazione (di mancato pagamento) farà prova fino a querela di falso.

Termine di presentazione della cambiale

La legge stabilisce un termine ben preciso per la presentazione della cambiale:

  • per le cambiali pagabili a vista, il termine della presentazione è stabilito entro l’anno dalla data di emissione,
  • nel caso sia indicato un determinato giorno, la cambiale verrà pagata proprio in quella data;
  • se è prevista una scadenza, allora la cambiale verrà pagate entro quel determinato termine.

La conseguenza del mancato rispetto dei termini per la presentazione è che, al loro spirare, il traente potrà ordinare di non pagare più quella cambiale.

Termine prescrizionale delle azioni cambiarie

Le azioni cambiarie non sono applicabili all’infinito, ma devono essere esercitate entro un determinato termine, pena la prescrizione del diritto ad esigere il credito.

  • Per l’esercizio dell’azione cambiaria diretta esiste un termine breve di prescrizione, pari a tre anni dall’emissione del titolo;
  • mentre per l’azione di regresso il termine previsto è ancora più breve, pari ad un anno.

L’azione causale

In caso di prescrizione dell’azione cambiaria, per il creditore è comunque possibile cercare di recuperare il credito vantato, attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo e l’esercizio della cosiddetta azione causale.

Infatti, tra debitore e creditore si presume l’esistenza di un precedente rapporto di debito, tale da giustificare l’emissione della cambiale.

L’azione causale consente al legittimo possessore del titolo di utilizzarlo come promessa di pagamento per il rapporto causale pregresso con l’effetto di dispensare il creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, ferma la facoltà per il debitore di provare l’invalida costituzione di tale rapporto o il suo venir meno.

L’azione causale si prescrive nel termine proprio del rapporto da cui deriva o, se non stabilito diversamente, nel termine di anni dieci.


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