recupero credito

Recupero Credito: dalla messa in mora al pignoramento

Non sempre al creditore riesce bene il recupero del credito vantato, in quanto sono diversi i fattori che concorrono a determinare l’esito di una procedura di recupero crediti.

Si metta in conto che i tempi potrebbero essere davvero lunghi e che gli esiti potrebbero non essere affatto scontati.

Ad ogni buon conto, i più esperti in materia di recupero credito consigliano comunque di tentarla, in particolare se si vanta una somma rilevante.

La procedura da seguire per recuperare un credito è relativamente complessa e si articola in più fasi. Occorre inoltre attivarla, oltre che osservandone le modalità prescritte, nei tempi giusti, in quanto il legislatore ha previsto, per ogni tipo di credito, un termine massimo oltre il quale non è più legittimo chiederne il pagamento.

Il recupero crediti: la fase stragiudiziale

Il recupero credito di una determinata somma è l’insieme di tutte le attività svolte dal creditore, nei confronti del debitore, e volte ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

Per prima cosa, il creditore ha l’onere di mettere il debitore nelle condizioni di adempiere, iniziando con l’eseguire la prestazione concordata, inviandogli ogni documento eventualmente richiesto dalla legge (ad esempio i documenti fiscali) e tutti i dati necessari per effettuare il pagamento (come ad esempio un IBAN ove effettuare il bonifico del saldo).

Nella denegata ipotesi che il debitore non adempia spontaneamente, il creditore può procedere con la prima parte della fase stragiudiziale che prevede una serie di solleciti, da telefonici ad epistolari, da informali e confidenziali a via pec o con raccomandata RR.

Nella fase stragiudiziale, il creditore tenta il recupero credito in via bonaria.

Nel caso in cui questo tentativo stragiudiziale, per via bonaria, dovesse fallire, il passaggio successivo può essere quello di rivolgersi ad un Legale di fiducia.

L’Avvocato, a questo punto, potrà inviare formale richiesta ad adempiere entro un determinato termine, mettendo in mora il debitore.

La lettera di messa in mora può essere scritta anche direttamente dal creditore, si tenga conto però che l’intervento di un Avvocato in questa delicata fase potrebbe rivelarsi più incisivo.

La messa in mora del debitore

La messa in mora è lo strumento attraverso il quale un creditore costituisce formalmente in mora il suo debitore, ovverosia attribuisce rilevanza giuridica al ritardato o mancato adempimento.

In estrema sintesi, la messa in mora è un’intimazione formale scritta dal creditore al debitore, la quale produce le conseguenze giuridiche determinate dagli articoli 1221 e 1223 del Codice Civile ed interrompe il decorso della prescrizione.

Nell’intimidazione scritta, solitamente si tratta di una raccomandata a/r o di una comunicazione inviata via pec, così da avere valore legale, vengono elencate le ragioni del credito e si invita il debitore a saldare entro un preciso termine, solitamente 15 gg dal ricevimento della comunicazione, con avviso che in difetto il creditore procederà al recupero credito forzoso.

Gli effetti della messa in mora

La messa in mora produce una serie di effetti di rilevanza giuridica:

  • segna l’inizio degli interessi moratori;
  • interrompe i termini di prescrizione del credito
  • obbliga il debitore all’eventuale risarcimento del danno.

Tutti i crediti aventi come oggetto una somma di denaro producono, per legge, interessi e, in particolare, interessi di mora. Dal momento in cui il credito diventa esigibile, ovvero da quando può esserne richiesto il pagamento, per ogni giorno di ritardo sono dovuti gli interessi stabiliti dalla legge, oltre chiaramente alla somma iniziale. Gli interessi di mora hanno una natura punitiva poiché sono volti a dissuadere il debitore dal ritardare il pagamento. E’ la legge che determina gli interessi di mora, in misura fissa per tutti i tipi di credito.

La legge inoltre prevede dei termini massimi entro i quali richiedere il pagamento di un credito, decorsi i quali non può più esserne preteso il pagamento. In linea di massima, i diritti di credito si prescrivono in 10 anni, dalla data in cui è sorto il credito. Tuttavia, la legge prevede termini più ristretti per determinati tipi di credito. Clicca qui per approfondimento sui termini di prescrizione. Se il creditore effettua la richiesta di pagamento, prima che sia trascorso il termine di prescrizione, quest’ultima è interrotta e il termine ricomincia a decorrere da zero.

Dal recupero stragiudiziale del credito al recupero giudiziale

Dopo la messa in mora del debitore, si possono verificare le seguenti due ipotesi:

  • il debitore paga quanto dovuto, nei termini concessigli
  • il debitore non paga quanto dovuto

Il creditore potrà procedere giudizialmente nei confronti del debitore, qualora quest’ultimo non provveda a saldare il dovuto.

E’ fondamentale, per poter recuperare un credito giudizialmente, essere in possesso di un titolo, cioè di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (decreto ingiuntivo o sentenza), che attesti il diritto di credito.

Il recupero credito giudiziale

Per recuperare un credito giudizialmente, occorre stabilire non solo l’opportunità, ma anche al convenienza, a ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

  • il rito ordinario, che è un vero e proprio procedimento civile;
  • il ricorso per ingiunzione (la c.d. procedura monitoria).

Il rito ordinario

Con il rito ordinario, il creditore deve dimostrare, con l’ausilio di un Avvocato di fiducia, la sussistenza del suo diritto di credito. Al termine dello stesso, il giudice emette una sentenza, il titolo necessario al creditore per procedere al recupero coatto del credito. Può, quindi, notificare il precetto e successivamente al pignoramento.

Il ricorso per ingiunzione

Il ricorso per ingiunzione è consentito quando il creditore ha una prova scritta del credito (ad esempio un contratto e la conseguente fattura).

In questo caso, il creditore con l’assistenza di un Avvocato di fiducia, deposita un ricorso presso la cancelleria del Giudice competente (il Giudice di Pace o il Tribunale, a seconda del valore del credito), a cui allega la documentazione comprovante l’esistenza del suo diritto di credito.

Il Giudice emette un decreto (il c.d. decreto ingiuntivo) con il quale ordina al debitore di provvedere al pagamento della somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica e lo condanna al pagamento delle spese legali.

Il decreto ingiuntivo va notificato al debitore entro 60 giorni dall’emissione, pena la perdita di efficacia.

Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo

Il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, entro 40 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Pertanto, il debitore opponente deve notificare, tramite il proprio Avvocato, un atto di citazione al creditore, con il quale lo invita a comparire dinanzi allo stesso Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Si apre così un Giudizio, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, durante il quale il creditore deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Il procedimento di opposizione si conclude con la conferma o con la revoca del decreto ingiuntivo. A volte, la revoca può essere solo parziale, come nei casi in cui l’importo del credito risulta essere inferiore a quello indicato nel decreto ingiuntivo.

Se il debitore non si oppone al decreto ingiuntivo

Se il debitore non propone opposizione al decreto ingiuntivo, decorsi i 40 giorni dalla data di ricevimento della notifica, l’Avvocato di fiducia del creditore può chiedere al Giudice di apporre la formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato al debitore. Sempre il Legale del creditore, procede poi alla notifica del precetto, che è un atto con il quale viene ancora una volta richiesto il pagamento del credito, da effettuarsi entro 10 giorni dalla notifica.

Decorso inutilmente tale termine, il creditore può iniziare l’azione esecutiva nei confronti del debitore.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Quando il credito da recuperare è suffragato da specifici documenti previsti ad hoc dalla legge, quali ad esempio cambiali, assegni o atti ricevuti da Notaio, il Giudice emette un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale ordina al debitore il pagamento immediato delle somme dovute, senza concessione del termine dei 40 giorni. Tale provvedimento quindi, viene notificato insieme al precetto.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa anche quando non è possibile attendere la dilazione per il pagamento (ovvero gli ordinari 40 giorni) in quanto il ritardo potrebbe comportare un grave pregiudizio per il creditore.

Anche nell’ipotesi di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore ha la possibilità di proporre opposizione. Inizia, quindi, un giudizio che si svolge secondo il rito ordinario.

La procedura esecutiva di recupero del credito

La procedura esecutiva inizia con la notifica dell’atto di pignoramento

Con l’atto di pignoramento, il creditore vincola, pignorandoli, i beni di proprietà del debitore oppure i crediti che questi vanta nei confronti di terzi, per soddisfare le proprie pretese creditorie.

Il pignoramento dei beni del debitore deve essere richiesto entro 90 giorni dalla data di notifica dell’atto di precetto. In difetto, il precetto perde efficacia e di conseguenza il creditore deve notificare un nuovo precetto, prima di richiedere il pignoramento.

Esistono tre tipi di procedura esecutiva:

  • pignoramento mobiliare, che ha ad oggetto i beni mobili di proprietà del debitore, quali ad esempio arredi ed automobili;
  • pignoramento immobiliare, che ha ad oggetto i beni immobili di proprietà del debitore come una casa o un terreno;
  • pignoramento presso terzi, che colpisce i crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo (si pensi all’ipotesi dello stipendio che è un credito vantato dal dipendente debitore nei confronti del proprio datore di lavoro).

Successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento, si apre una fase giudiziale destinata a concludersi con il pagamento al creditore:

  • mediante il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili sottoposti a pignoramento;
  • oppure con l’assegnazione della somma pignorata, in caso di pignoramento presso terzi.

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