Prescrizione del credito: quali sono i termini?
La prescrizione è uno strumento con cui l’ordinamento giuridico italiano opera l’estinzione dei diritti, quando il titolare degli stessi non li esercita entro il termine previsto dalla legge (Cod. Civ. art. 2934).
Anche la scadenza di un credito viene chiamata prescrizione.
I tempi di prescrizione del credito si distinguono a seconda della tipologia del credito stesso. Ad ogni buon conto, in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. art. 2946). Per cui, decorso il termine di anni dieci, il creditore nulla più potrà esigere dal debitore. Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità che il creditore interrompa la prescrizione (inviando ad esempio al debitore una lettera, una diffida di pagamento, una messa in mora, un precetto) o avvii l’azione giudiziale: in tal caso il termine si interrompe ed inizia a decorrere da capo.
Per alcuni tipi di credito, i termini di prescrizione sono più brevi. Ad esempio:
– cinque anni: i crediti previdenziali; le somme derivanti da una locazione di beni immobili; le somme di danaro dovute a titolo di risarcimento del danno (salvo che il danno derivi dall’inadempimento di un contratto, nel qual caso il termine resta di dieci anni); i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi; le bollette relative ad utenze di gas, acqua, luce e telefono, nonché tutto ciò che deve essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno; contravvenzioni stradali; le annualità delle rendite perpetue o delle rendite vitalizie: il capitale nominale dei titoli di Stato; le annualità delle pensioni alimentari; le pigioni delle case; i bollettini (ricevute di pagamento ICI); le rate dei mutui; le spese condominiali; le assicurazioni; le dichiarazioni dei redditi;
– tre anni: i diritti dei prestatori di lavoro e le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore ad un mese, le contestazioni per danno da viaggio organizzato rovinato; le parcelle professionali; le cambiali; il bollo auto;
– due anni: i crediti derivanti da sinistri stradali (salvo che si verifichino delle lesioni personali, nel qual caso il termine di prescrizione è pari al termine di prescrizione del reato di lesioni personali o di omicidio nei casi in cui si verifichi il decesso); i crediti che derivano da contratti di assicurazione;
– un anno: i compensi riguardanti spedizione, trasporto (se il trasporto inizia fuori dall’UE la prescrizione è di 18 mesi); il diritto al pagamento delle rate dei premi assicurativi; i crediti dei commercianti per la merce venduta a soggetti che non sono a loro volta commercianti; il credito del mediatore per la provvigione; lezioni impartite da insegnanti; rette scolastiche; palestre private;
– sei mesi: fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)
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