GPS

È legale l’uso del GPS per pedinare qualcuno?

L’acronimo GPS sta per Global Positioning System, un vero e proprio Sistema di Posizionamento Globale, di derivazione militare che ci permette, con un buon grado di precisione, di conoscere la posizione sul pianeta Terra di un apparato ricevitore, localizzandolo. Ogni ricevitore GPS riceve costantemente segnali da lontani satelliti posizionati in orbita, attorno alla Terra.

Il sistema G.P.S., attraverso la continua trasmissione di dati ed informazioni, é in grado di rilevare la posizione di una persona ovvero di un oggetto sulla superficie terrestre, mediante la determinazione di latitudine, longitudine e altezza.

Alla luce della vigente normativa, è legale l’uso del GPS (Global Positioning System) per pedinare, se a farlo è un investigatore privato autorizzato, pertanto in possesso di regolare licenza prefettizia, e a fronte di un diritto giuridicamente rilevante da tutelare o difendere in un eventuale giudizio.

A confermarlo è stata più volte la Suprema Corte di Cassazione, affermando che se ad utilizzarlo è un investigatore privato autorizzato, non si ravvisano gli estremi di qualsivoglia violazione penale e neppure in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).

Il Decreto Ministeriale 269/2010, all’art. 5 comma 2, prevede che:

per lo svolgimento delle attività di indagine in ambito privato (investigazioni private), delle attività di indagine in ambito aziendale (indagini aziendali), delle attività di indagine in ambito commerciale e delle attività di indagine in ambito assicurativo, i soggetti autorizzati possano, tra l’altro, svolgere, anche avvalendosi di propri collaboratori (regolarmente segnalati ai sensi dell’articolo 259), attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, come appunto un GPS, ripresa video/fotografica sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso, anche in pubblici registri, interviste a persone, anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

Chiaramente, in capo all’investigatore privato, restano fermi tutti gli obblighi burocratici necessari per lo svolgimento di ogni attività di indagine, come la compilazione Registro di Pubblica Sicurezza, regolare mandato d’incarico e, ultima ma non ultima, la notifica al Garante della Privacy sull’utilizzo del GPS.

Sono invece tassativamente vietati i pedinamenti “fai da te” con l’ausilio di un GPS, il cui uso è riservato esclusivamente alle Forze dell’Ordine ed agli investigatori privati autorizzati.

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