pignoramento immobiliare

Qual’è la differenza tra pignoramento immobiliare e pignoramento mobiliare?

Per stabilire qual’è la differenza tra pignoramento immobiliare e pignoramento mobiliare, giova innanzitutto ricordare che il pignoramento è l’atto con cui viene dato inizio alla procedura di espropriazione forzata dei beni del debitore, siano essi beni mobili o beni immobili.

E’ proprio in base alla natura dei beni sottoposti ad espropriazione forzata che occorre distinguere il pignoramento immobiliare da quello mobiliare

Espropriazione forzata dei beni

E’ consentito avviare una procedura per recupero crediti, attraverso prelievo forzoso e vendita dei beni intestati al debitore, quando si vanta un credito e si è in possesso di un valido titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza del Tribunale.

La finalità dell’espropriazione forzata è quella di consentire a qualsivoglia creditore di recuperare il proprio credito, tramite il prelievo forzoso e la successiva vendita dei beni intestati al debitore.

Anche l’espropriazione, come il pignoramento, a seconda che venga effettuata su beni mobili o su beni immobili, assume il nome di espropriazione mobiliare oppure di espropriazione immobiliare.

La procedura ha inizio con un atto di pignoramento, attraverso il quale viene intimato al debitore di non pregiudicare in al alcun modo la buona riuscita dell’esecuzione, intervenendo sui beni pignorati.

La notifica dell’atto di pignoramento, redatto da un Avvocato, e l’individuazione di fatto dei beni da pignorare, in particolare se si tratta di beni mobili, è effettuata da un Ufficiale Giudiziario.

Successivamente, l’Avvocato del creditore iscrive la causa a ruolo, passandola di fatto al Tribunale. Il creditore pertanto, oltre a dover sostenere il costo di un Avvocato, è tenuto a corrispondere un contributo unificato, il cui ammontare varia in base al valore di beni espropriati.

In Tribunale viene nominato ed assegnato un Giudice dell’esecuzione, il quale dirigerà la procedura, prenderà i provvedimenti necessari ed al quale andranno rivolte tutte le istanze relative all’espropriazione.

Per evitare di ricercare telematicamente i beni che si vogliono espropriare, presentando prima una istanza al Presidente del Tribunale competente, è consigliato rivolgersi a ServiziAvvocatiAziende, partner di Servizisicuri.com, che vi metterà a disposizione (senza alcun impegno da parte vostra) un funzionario specializzato in indagini per recupero crediti.

Intervento dei creditori

Prima che sia disposta la vendita o più tardivamente prima che la somma ricavata dalla vendita sia consegnata al creditore, una volta che la procedura di esecuzione è avviata in Tribunale, possono insinuarsi altri creditori, oltre al promotore, a patto che a loro volta siano in possesso di un titolo esecutivo, oppure abbiano già eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati o abbiano un diritto di pegno o prelazione sui beni espropriati.

Possono inserirsi, con apposito ricorso, anche alcuni creditori sebbene non possiedano alcun titolo esecutivo: sono i creditori a cui è dovuta una somma di danaro che risulta da registri contabili (sostanzialmente, il Registro IVA).

L’intervento consente ai creditori di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, a partecipare all’espropriazione e ad intervenire nelle varie fasi della procedura.

Vendita ed assegnazione

A seconda dei beni pignorati, questi possono essere venduti o assegnati. Nessuna delle due cose può essere chiesta dal creditore prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento, almeno che i beni espropriati non siano facilmente deteriorabili.

I beni che sono stati dati in pegno o i beni mobili registrati (ad esempio, l’automobile) per cui è stata iscritta ipoteca, possono essere venduti o chiesti in assegnazione senza bisogno di notificare prima l’atto di pignoramento.

La vendita può avvenire con il c.d. incanto, una particolare forma di asta, e può anche essere suddivisa in lotti, se i beni espropriati sono diversi. Tuttavia, se con la vendita viene raggiunta la somma del credito e delle spese, prima che siano ceduti tutti i lotti, la vendita deve cessare, essendo già stato raggiunto lo scopo dell’esecuzione forzosa.

La procedura di pignoramento immobiliare

Quando l’espropriazione è eseguita su un bene immobile, l’atto di pignoramento immobiliare notificato al debitore deve contenere tutti gli estremi che identificano univocamente il bene immobile sottoposto ad espropriazione. Lo stesso atto va poi trascritto nei registri immobiliari, in modo da essere portato a conoscenza di chiunque li consulti.

Se ci sono dei validi motivi, insieme all’immobile possono essere pignorati anche gli arredi presenti al suo interno. Si avrà così un pignoramento immobiliare ed uno mobiliare nella stessa procedura, eseguiti con due atti distinti, ma che vengono poi depositati insieme in Tribunale.

Eseguite le operazioni descritte, l’Ufficiale Giudiziario deve consegnare tutta la documentazione (atto di pignoramento e nota di trascrizione nei registri immobiliari) all’Avvocato del creditore, il quale entro quindici giorni deve depositare il tutto in Tribunale, dando formalmente l’avvio alla procedura di esecuzione e vendita forzata del bene immobile.

La custodia dei beni pignorati, comprensivi di accessori e pertinenze,  spetta al debitore, che viene nominato custode col pignoramento immobiliare. Il debitore però può chiedere al Giudice dell’esecuzione che venga nominato un diverso custode, soprattutto se non risiede presso l’immobile espropriato. In ogni caso, il Giudice può decidere di autorizzare il debitore a continuare ad occupare l’immobile, o, al contrario, disporne la liberazione, o revocare l’autorizzazione che inizialmente aveva concesso. Chiunque sia nominato custode, ha precise responsabilità verso il mantenimento del bene, deve rendere conto dell’amministrazione dello stesso e non può concederlo in locazione, se non è stato a ciò appositamente autorizzato dal Giudice dell’esecuzione.

Il pignoramento immobiliare perde ogni sua efficacia se, entro quarantacinque giorni dalla sua esecuzione, non si è proceduto alla vendita o all’assegnazione del bene. Trascorso questo termine, il Giudice dell’esecuzione dispone, con ordinanza, la cancellazione della trascrizione  del pignoramento nei registri immobiliari. Questa determina anche l’estinzione della procedura esecutiva, se non ci sono altri beni pignorati.

Vendita immobiliare

La vendita del bene immobile dopo il pignoramento immobiliare è richiesta dal creditore che ha promosso l’esecuzione o uno dai creditori intervenuti, con un atto da depositarsi in Tribunale. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il creditore deve depositare anche un estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all’immobile effettuate nei vent’anni precedenti l’esecuzione. Questo termine può ottenere, su richiesta del creditore o del Giudice, una sola proroga, di medesima durata. Decorso inutilmente il termine, il Giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso e, se non ci sono altri beni, l’estinzione della procedura.

Espletate le formalità documentali, il Giudice dell’esecuzione autorizza la vendita con un provvedimento. La vendita immobiliare può avvenire:

  • Per offerta: viene data pubblicità alla vendita e a tutte le sue condizioni. Ogni interessato, escluso il debitore, può presentare la propria offerta, in busta chiusa, rispettando i termini ed i tempi posti dal Giudice, pena l’inefficacia della stessa. Occorre versare una cauzione, sempre secondo le indicazioni del Giudice dell’esecuzione. Salvo ulteriori provvedimenti del giudicante, l’offerta così presentata è irrevocabile.
  • Per incanto: il bene viene venduto per mezzo di asta, della quale il Giudice ha fissato tutti i criteri ed i termini. Può partecipare chiunque, tranne il debitore, anche in questo caso. Occorre prestare una cauzione, che in caso di mancata aggiudicazione del bene viene restituita. Se l’offerente manca di comparire all’incanto, senza comunicare un giustificato motivo, la cauzione viene invece trattenuta in parte. Chi risulta aggiudicatario deve versare il prezzo finale nei tempi e nei modi che sono stati fissati dal Giudice. Il mancato rispetto di tempi o della somma stabilita fa decadere l’aggiudicatario e gli fa perdere tutta la cauzione, trattenuta a titolo di multa.
    A prezzo versato, il Giudice emette un atto (decreto) con cui trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario, ordina la cancellazione delle relative trascrizioni dai registri immobiliari ed impone al custode ed al debitore il rilascio del bene.

Assegnazione immobiliare

Ogni creditore che partecipa all’esecuzione immobiliare, entro il termine di dieci giorni prima della data della vendita all’incanto, può depositare in Tribunale un’istanza di assegnazione, con cui chiede di ottenere direttamente la consegna del bene, nel caso in cui la vendita vada deserta, per mancanza di offerte. Naturalmente l’istanza deve contenere anche l’offerta della somma prevista per la vendita del bene, e se il Giudice l’accoglie emette, anche in questo caso, un decreto di trasferimento del bene al creditore assegnatario.

Se invece nessuno avanza una domanda di assegnazione o se il Giudice non le accoglie, quest’ultimo può dare disposizione per una nuova vendita all’incanto, anche a condizioni differenti dalla prima.

Oggi tutte le operazioni di vendita possono essere delegate dal Giudice ad un libero professionista (notaio, commercialista o avvocato) iscritto in appositi elenchi.

La procedura di pignoramento mobiliare

Quando ad essere pignorati sono dei beni mobili, l’Ufficiale Giudiziario, che notifica l’atto di pignoramento, procede anche a cercare le cose da espropriare direttamente nell’abitazione del debitore o in altri luoghi che gli appartengono o addirittura addosso al debitore stesso. In caso, può farsi assistere dalla Forza Pubblica, o può ottenere autorizzazione dal Tribunale, su ricorso del creditore, a pignorare degli oggetti specifici che, pur non trovandosi in locali di proprietà del debitore, risultano essere beni di cui il debitore stesso può direttamente disporre. In ogni caso, se il terzo possessore esibisce all’Ufficiale Giudiziario degli oggetti di proprietà del debitore, questi possono essere pignorati.

Nell’eseguire il pignoramento mobiliare l’Ufficiale Giudiziario deve rispettare dei tempi (non può ad esempio accedere nei giorni festivi) ed orari (normalmente dalle 7 alle 21). Può però essere diversamente autorizzato dal Tribunale e, in caso abbia cominciato il pignoramento nei termini consentiti, può proseguirlo fino al suo naturale esaurimento, anche se ciò significa sconfinare rispetto ai limiti di tempo indicati.

Del pignoramento mobiliare così svolto l’ufficiale giudiziario redige un apposito verbale.

I beni pignorati non sono lasciati in custodia né al debitore (o alle persone della sua famiglia) né al creditore (o al suo coniuge), salvo che se ne diano reciproca autorizzazione. Se si tratta di danaro, titoli o beni preziosi, vengono consegnati dall’Ufficiale Giudiziario al cancelliere del Tribunale. Negli altri casi, vengono portati in un deposito o consegnati ad altro custode. I beni non possono essere utilizzati ed il custode deve rendere conto della sua attività, tralatro gratuita, se non ha chiesto compenso o se non gli è stato riconosciuto dall’Ufficiale Giudiziario all’atto della nomina.

Rimane anche la possibilità di conversione del pignoramento, di cui il debitore deve essere informato dall’Ufficiale Giudiziario mediante dichiarazione espressamente verbalizzata.

Vendita e assegnazione mobiliare

Decorso il termine di giorni dieci dal pignoramento, il creditore pignorante e tutti gli eventuali creditori intervenuti, che abbiano un titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita degli altri beni mobili. Se ci sono titoli di credito o simili, possono essere chiesti anche direttamente in assegnazione. Al ricorso con cui si chiedono questi provvedimenti, va comunque allegato un certificato d’iscrizione dei privilegi che gravano sui beni mobili pignorati.

In seguito a questa richiesta, il Giudice dell’esecuzione fissa un’udienza, a cui partecipano le parti. Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge comunque un accordo, viene disposta la vendita o l’assegnazione dei beni mobili con ordinanza giudiziale. La vendita si svolge secondo modalità simili a quelle già viste per gli immobili, ricorrendo all’incanto e sotto il controllo e la vigilanza del Giudice.

Una volta conclusa la vendita, si danno due ipotesi:

I creditori, di comune accordo, presentano al Giudice una richiesta di distribuzione della somma ricavata, secondo un piano concordato. Il Giudice sente il debitore e poi provvede come da piano.
Se l’accordo di cui sopra non è raggiunto o il Giudice non lo ha approvato, ogni creditore può chiedere la distribuzione, sulla quale si provvede in ragione delle previsioni di legge e nel rispetto delle singole quote.

Espropriazione di beni in comproprietà

Possono essere oggetto di pignoramento anche i beni che appartengono in maniera indivisa a più persone, anche quando i creditori vantano titolo solo verso uno di questi proprietari. In questo caso, gli altri titolari del bene vengono portati a conoscenza del pignoramento, mediante notifica di atto, con l’avviso di non consentire al debitore di separare la sua quota di bene senza ordine del Giudice.

Se è possibile e se il creditore pignorante o i comproprietari ne fanno richiesta, il Giudice provvede alla separazione della quota che effettivamente spetta al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, si deve procedere alla divisione del bene, con l’individuazione concreta delle quote di ogni comproprietario e la valorizzazione delle stesse. In questo caso, la procedura esecutiva resta sospesa finché non è raggiunto un accordo di divisione tra i comproprietari oppure finché non è stata emessa sentenza in merito.

Opposizione all’esecuzione

Contro l’esecuzione come sopra descritta  si può proporre opposizione. L’opposizione va presentata con ricorso, da depositarsi in Tribunale e diretto al Giudice dell’esecuzione. Può essere avanzata opposizione se:

  • era impossibile presentarla prima dell’esecuzione;
  • se riguarda la notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
  • se riguarda i singoli atti dell’esecuzione.

Per tutte il termine perentorio da rispettare è quello di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi (che si contestano) furono compiuti. Il Giudice fissa poi un’udienza e decide la questione con una sentenza non impugnabile.

Opposizione del terzo

Non solo il debitore espropriato, ma anche il terzo, che pretenda di avere la proprietà, o un altro diritto reale sul bene pignorato, può proporre opposizione  con ricorso al Giudice dell’esecuzione. Il ricorso va presentato prima che i beni siano venduti o assegnati. Anche in questo caso, il Giudice fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per verificare se è possibile raggiungere un accordo tra le stesse. Altrimenti prende i provvedimenti necessari ad iniziare un vero e proprio giudizio ordinario per la risoluzione della questione.

Se il terzo si fa avanti con opposizione tardiva e propone ricorso dopo la vendita oppure se il Giudice, nonostante l’opposizione, ritiene di non fermare la vendita dei beni, i diritti del terzo medesimo vanno fatti valere sulla somma ricavata. Il terzo non è ammesso a provare con testimoni il diritto che vanta sui beni pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, almeno che l’esistenza di questo diritto non appaia plausibile in ragione dell’attività svolta dal terzo o dal debitore.

L’opposizione in questione non può essere avanzata dalla moglie convivente del debitore, per i beni mobili pignorati nella casa di lui, almeno che non possa provare che si tratta di beni che le appartenevano prima del matrimonio, o che le sono pervenuti per donazione o eredità. Questa prova però la deve fornire con un atto avente data certa: cioè un atto fatto per scrittura privata autenticata o un atto pubblico oppure ancora una scrittura privata su cui è stato apposto timbro postale per data certa.

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