La riforma delle procedure di crisi e di insolvenza

Approvata dalla Camera la delega sulla riforma delle procedure di crisi e di insolvenza, che ora passa al Senato.

La Camera ha approvato il disegno di legge n. A.C. 3671-bis delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La riforma delle procedure di insolvenza darà un clamoroso addio al termine “fallimento” (come già accade in Francia, Germania e Spagna) e prevederà l’assoggettabilità alla procedura di crisi unica, indipendentemente dal fatto che il debitore sia persona fisica o persona giuridica, anche per i professionisti.

Nei casi in cui non sarà possibile una prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o professionale, sarà la messa in liquidazione ad essere l’ultima spiaggia.

Viene introdotta una fase preventiva di allerta finalizzata a favorire gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi d’impresa, cancellando la segnalazione diretta dei creditori qualificati (Fisco e INPS) all’autorità giudiziaria e facendo precocemente emergere la crisi ed una sua risoluzione assistita.

Presso ogni Camera di Commercio si costituirà un organismo di composizione della crisi cui andrà fatta la segnalazione da parte dei creditori qualificati. Solo quando l’impresa verserà in condizioni di insolvenza, l’organismo di composizione della crisi segnalerà l’insolvenza al Pubblico Ministero.

Questo il commento del Guardasigilli Orlando Andrea:

“si tratta di un primo passo importantissimo verso l’approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni. Con questo provvedimento si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: insomma, si contribuisce fondamentalmente alla competitività del Paese, che così si allinea ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei. Mi auguro che il testo possa essere presto licenziato anche dal Senato”

Di seguito, in estrema sintesi, i principi della riforma delle procedure di crisi d’impresa e insolvenza
  • sostituire il termine «fallimento» ed i suoi derivati con espressioni equivalenti, quali «insolvenza» o «liquidazione giudiziale», adeguando il lessicalmente anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
  • eliminare l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
  • introdurre una nuova definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;
  • adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del Pubblico Ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di Appello;
  • assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o persona giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive;
  • dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
  • ridurre i tempi ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;
  • assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata.

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