provare un credito

Per provare un credito non basta la sola fattura

Per provare un credito, non basta la mera esibizione della sola fattura, documento redatto unilateralmente dal creditore, ma occorre produrre altri elementi di prova, come (ad esempio) la testimonianza giurata. Riprendendo il sempre attuale tema della prova, a ribadirlo è il Giudice di Pace di Catania con la sentenza n° 77/2016, pubblicata dalla terza sezione civile (Magistrato Onorario Maurizio Lentulo).

La fattura commerciale, di per sè, non ha alcun valore probatorio, trattandosi di un tipico atto giuridico a contenuto partecipativo, quando ha la funzione di far risultare documentalmente gli elementi relativi all’esecuzione di un contratto, di un mandato d’incarico.

L’opposizione proposta dal cliente, contro il provvedimento monitorio ottenuto dall’asserito fornitore, è accolta e nulla conta il fatto che la fattura fosse registrata nei libri contabili, resta sempre una dichiarazione che il fornitore destina al cliente sulla base del rapporto costituitosi tra di loro, essendo inoltre la fattura è un documento formato e prodotto dalla medesima persona, la stessa che vorrebbe avvalersene.

Risultano dunque ammissibili prove testimoniali che possano dimostrare l’esistenza di convenzioni e/o rapporti commerciali.

Il Codice di Procedura Civile, solo in un caso di richiesta di decreto ingiuntivo, assegna alla fattura la validità di prova.

In particolare, tutte le volte che un soggetto (un professionista, un imprenditore…) non sia stato pagato per quelli che sono i propri crediti, può chiedere l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del cliente debitore, presentando la sola fattura al giudice competente (il Giudice di Pace per le liti sino a € 5.000, il Tribunale per quelle di importo superiore a € 5.000).

Il decreto ingiuntivo, l’ingiunzione di pagamento, quindi verrà notificato al debitore, il quale avrà 40 giorni di tempo per stabilire se pagare, ammettendo il debito, o presentare opposizione. Nel caso in cui il debitore, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, dovesse presentare opposizione, si aprirà la vera e propria causa nel merito e la fattura, da sola, non avrà alcun valore probatorio: il creditore, vincolato all’onere della prova, dovrà dimostrare il proprio diritto avvalendosi, ad esempio, di testimoni o di altri documenti.

La fattura, ricorda il giudice nella sentenza in commento, rispetto alla effettiva corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita tra le parti, non può acquistare alcun valore, essendo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione indicata. E’ pertanto sempre e comunque consigliabile ricorrere alla prova testimoniale per dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, per provare un credito, eccezion fatta per gli Enti Pubblici, ai quali sussiste l’obbligo della forma scritta per qualsivoglia contratto.

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