pignoramento

Pignoramento della pensione, come funziona?

La legge italiana stabilisce che il pignoramento della pensione per intero non è ammesso, indipendentemente dalla natura del credito azionato ed indipendentemente dal fatto che il creditore sia persona fisica, persona giuridica, privato cittadino o Pubblica Amministrazione.

Ma come funziona il pignoramento della pensione?

Il legislatore ha stabilito che la pensione può essere pignorata nel limite del quinto, in modo da garantire al debitore pensionato il minimo vitale. Nel caso di più creditori e di più azioni creditorie la frazione della pensione che potrà essere pignorata non deve superare il valore della metà della pensione stessa.

La frazione della pensione che è possibile pignorare, nel limite del quinto, è chiamata base pignorabile della pensione. La pensione è pertanto composta dalla base impignorabile sommata alla base pignorabile. Base impignorabile più base pignorabile compongono la pensione per intero. Il creditore può pignorare solo la base pignorabile, nel limite del quinto. Nel caso in cui i creditori procedenti siano più di uno, la base pignorabile della pensione non dovrà superare la metà del suo valore.

Nei casi in cui il creditore agisca direttamente presso l’Ente Previdenziale, per il pignoramento della pensione, la base impignorabile è quantificata nella misura dell’assegno sociale per l’anno in corso, aumentato della metà. Ciò che resta potrà essere pignorato, nel limite del quinto.

Nei casi in cui il creditore agisca col pignoramento della pensione del debitore sul conto corrente del pensionato, i limiti cambiano a seconda dei seguenti casi:

  • se il pignoramento del conto corrente avviene quando sul conto sono presenti somme percepite a titolo di pensione, queste non potranno essere pignorate se non nella misura eccedente l’importo dell’assegno sociale moltiplicato per tre;
  • se il pignoramento avviene sul conto corrente del pensionato alla data o prima dell’accredito della pensione stessa, la parte corrispondente alla misura dell’assegno sociale, aumentato della metà, è impignorabile.

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