bullismo

Bullismo in Italia: la rilevanza penale degli episodi

Il bullismo è un fenomeno sociale purtroppo sempre più diffuso ed è caratterizzato da gravi episodi di aggressività e prevaricazione da parte di una o più persone nei confronti di una o più vittime.

Affinché il bullismo si perfezioni, occorre che si verifichi almeno una delle seguenti tipiche condizioni:

  • la volontà di mettere in atto un comportamento che offenda o faccia male ad un’altra persona;
  • l’abuso di potere esercitato dal bullo (o dai bulli) nei confronti della vittima (o delle vittime)
  • il ripetersi (in modo regolare) di episodi aggressivi;
  • la presenza di un pubblico che umili la vittima che subisce le aggressioni.

Il fenomeno sociale del bullismo, contrariamente a quanto si possa pensare, è molto eterogeneo, tanto da non riguardare solo i giovani ed i giovanissimi. Gli episodi di bullismo si possono verificare in molteplici contesti, come la scuola, il posto di lavoro, nei rapporti di vicinato, attraverso i social network… Talvolta, situazioni nate per gioco, per noia, per superficialità, possono degenerare in episodi di bullismo con gravi conseguenze non solo per le vittime, ma anche per chi commette gli atti di bullismo. A finire nei guai seri, con risvolti di natura penale, sono i bulli formalmente denunciati alle autorità dalle vittime di bullismo. La denuncia infatti è la prima cosa da fare quando si è vittima di anche un solo episodio di bullismo. Se poi l’atto di bullismo di cui si è vittima è molto grave, la denuncia avverrà d’ufficio.

Si tenga conto che il bullismo di per sé non è un reato, ma è possibile punire penalmente alcuni atti (o tutti gli atti attraverso i quali il bullismo stesso si manifesta (come le molestie, le lesioni, la diffamazione).

Gli atti di bullismo possono infatti ravvisarsi in aggressioni fisiche, come le percosse, le violenze ed altri atti lesivi, in aggressioni psichiche, come le minacce, la diffamazione, gli atti di razzismo, gli insulti e le offese, in aggressioni al patrimonio, come i furti, le estorsioni ed i danneggiamenti, ed in aggressioni virtuali, come nei casi di cyberbullismo, di invio di messaggi molesti, la pubblicazione in rete di dati lesivi e/o inappropriati, i furti d’identità, le molestie attraverso i social network, siti e/o blog

Per l’ordinamento penale italiano non esiste un unico reato per tutti gli atti di bullismo, ma la legge tende a reprimere il fenomeno sociale attribuendolo per lo più ai seguenti reati:

– istigazione al suicidio o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), ad esempio quando le pressioni e le vessazioni attuate sono tali da indurre la vittima al suicidio. Se il suicida ha meno di quattordici anni, il reo risponderà del ben più grave delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.), come espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 580 c.p.;

– percosse (art. 581 c.p.) e/o lesioni personali (art. 582 c.p.), a seconda che ne consegui o meno una patologia o uno stato di malattia in capo alla vittima. In giurisprudenza minorile, i casi in cui le aggressioni fisiche perpetrate da gruppi di studenti, in danno ai propri compagni di scuola, danno origine ad una persecutorietà chiamata anche mobbing scolastico;

– diffamazione (art. 595 c.p.), anche nei casi in cui le espressioni siano, dal bullo, diffuse via internet, dando origine ad una forma chiamata anche cyberbullismo. In tali casi si applicherà l’ipotesi aggravata di cui al comma 3. La differenza principale rispetto al vecchio reato di ingiuria, ormai depenalizzato dall’inizio del 2016, è costituita dal fatto che, per aversi diffamazione, l’offesa all’onore o l’offesa al decoro deve avvenire in assenza della vittima e mediante una comunicazione con due o più persone, anche in più tempi (potendo dunque includervi anche il passaparola diffamatorio, caratteristico degli episodi di bullismo);

– violenza sessuale di gruppo (art. 609-octiesp.), quando almeno due persone compiono fisicamente un atto a sfondo sessuale in danno ad una persona non consenziente, pertanto vittima, valicandone la libertà sessuale. Quando l’atto è commesso in danno ad un minore, ai sensi dell’art. 609-sexies c.p., i rei non possono asserire di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, tranne quando si verifichi un caso di ignoranza inevitabile, dove tutti sarebbero incorsi in tale errore;

– violenza privata (art. 610 c.p.), nei casi in cui la vittima sia stata costretta, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Quando il fatto non rientra già in un altro delitto, tale reato si applica in via residuale;

– minaccia (art. 612 c.p.), con il quale viene punita la “promessa” esplicita o implicita, diretta o indiretta, di un ingiusto danno futuro;

– atti persecutori (art. 612-bis c.p.), c.d. stalking, in conseguenza ad una vasta gamma di episodi caratteristici dei rapporti tra bullo e vittima. In particolare, occorre che gli episodi si verifichino in modo tale da creare alla vittima almeno una delle seguenti condizioni: un perdurante e grave stato di ansia o paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, oppure l’alterazione delle proprie abitudini di vita. Sovente si parla di atti persecutori e di stalking al ripetersi di diverse condotte legate all’uso delle nuove tecnologie, quali l’invio di e-mail o sms offensivi (c.d. harassment); l’invio o la pubblicazione di messaggi o commenti violenti, offensivi o volgari sui social network, i forum, i blog, le app di messaggistica istantanea; la pubblicazione di informazioni private e riservate (exposure); il caricamento e la condivisione di foto e filmati compromettenti tramite Facebook, Twitter, Youtube o qualsiasi altro social network e/o piattaforma informatica.

– estorsione (art. 629 c.p.), che ricorre quando con minacce e/o violenza si obbliga la vittima a tenere un comportamento dannoso per sé stessa e contestualmente vantaggioso per il bullo estorsore o per terzi. In merito agli episodi di bullismo, questa norma si presta a censurare in particolare gli episodi in cui il bullo estorce denaro o cose.

E’ opportuno rammentare come le conseguenze penali degli atti di bullismo, in Italia,  variano in base all’età dei bulli. La minore età rientra tra le ragioni di esclusione o di diminuzione dell’imputabilità, requisito minimo per assoggettare l’autore di un reato alla pena.

Il nostro Codice Penale distingue, ai fini dell’imputabilità, tre fasce d’età:

– [>18 anni]:  dal compimento del diciottesimo anno d’età, per la legge italiana, il soggetto viene considerato maturo e, come tale, si presume sempre imputabile e dunque processabile, a meno che non sussista una causa di esclusione o di riduzione dell’imputabilità diversa dall’età, come ad esempio l’infermità mentale;

– [<14 anni]: viene esclusa in modo assoluto l’imputabilità di chi, al momento del fatto, non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno d’età.

– [14-18 anni] per i soggetti che al momento del fatto avevano compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni d’età, è previsto che il giudice accerti, caso per caso, se al momento del fatto sussisteva un’effettiva capacità d’intendere e di volere.

Conseguentemente, anche il trattamento penale del bullo sarà differente a seconda dell’età che aveva al momento in cui ha compiuto l’atto di bullismo.

Al bullo maggiorenne corrisponde la figura di qualsivoglia altro tipo di delinquente ed identiche saranno le conseguente dei loro comportamenti.

Al bullo minore di anni 14, non imputabile e pertanto non processabile, non è pregiudicata in assoluto la possibilità di intervento per promuoverne l’educazione e la cura con misure di sicurezza, come previsto dall’art. 224 c.p., quali il riformatorio giudiziario e la libertà vigilata.

In ultimo, ma non per importanza, se il bullo ha agito in età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, non ancora compiuti, l’ordinamento penale italiano prevede un sistema processuale specifico, diverso da quello previsto per i maggiorenni, disciplinato dal D.P.R. 448/88. Il rito penale minorile, infatti, prevede tutta una serie di accorgimenti volti alla tutela delle esigenze educative e di crescita della persona, con l’intento di attutire il peso ed i pregiudizi, per quanto possibile, che il minorenne potrebbe subire in un diverso processo penale. Tra la serie di accorgimenti, è possibile annoverare il divieto di costituzione della parte civile nei confronti del minore, tanto che in presenza delle condizioni previste dalla legge, la parte lesa potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti solo ai responsabili del minore, generalmente i genitori.

Per approfondimenti, o per preventivi gratuiti di fattibilità, tempi e costi per un’investigazione privata volta all’acquisizione di prove producibili in un eventuale giudizio, chiama ServiziAvvocatiAziende, partner di Servizisicuri.com, al 3518543411 o compila il modulo che trovi cliccando qui

Condividi questo contenuto su:
Share