pignoramento dello stipendio

Pignoramento dello stipendio, come funziona?

Diversi sono gli utenti che si rivolgono a ServiziAvvocatiAziende per sapere come funziona il pignoramento dello stipendio per il recupero del credito.

Il pignoramento dello stipendio, così come il pignoramento della pensione,  è soggetto ad alcuni limiti, a seconda che il creditore pignori presso il datore di lavoro del debitore piuttosto che presso la Banca o l’Ufficio Postale dove il debitore ha il conto corrente in cui gli viene accreditato lo stipendio. A differenza però del pignoramento della pensione, nel caso in cui ad essere pignorato sia lo stipendio del debitore, non si può parlare di minimo vitale impignorabile.

A seconda infatti che il terzo pignorato sia l’Istituto di Credito, dove il debitore ha il conto corrente in cui versa lo stipendio, o il terzo pignorato sia l’azienda datrice di lavoro, a seconda cioè che il pignoramento presso terzi venga notificato al datore di lavoro piuttosto che alla banca del debitore, vi sono diversi limiti. Il creditore non può pignorare più del quinto dello stipendio. Il quinto dello stipendio, in caso di pignoramento, viene calcolato sul netto dello stipendio del debitore, pertanto sullo stipendio al netto delle trattenute di legge, imposte e contributi, oltre al netto di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento che dovessero gravare in busta paga o sulla pensione. Qualsiasi stipendio è pignorabile. Non esistono stipendi tanto esigui da essere ritenuti impignorabili, tutti i tipi di stipendio sono pignorabili.

Nel caso in cui concorrano contemporaneamente più pignoramenti di stipendio, relativi però a crediti di natura diversa, è possibile superare il limite del quinto dello stipendio, purché la somma dei pignoramenti contestuali non superi la metà dello stipendio. Se invece la natura dei crediti è la medesima, tutti i pignoramenti notificati dopo il primo verranno autorizzati “in accodo” e pertanto l’uno di seguito all’altro.

Quando il pignoramento dello stipendio viene notificato al datore di lavoro, oltre che al debitore stesso, e dopo che il datore di lavoro ha dichiarato l’esistenza o meno di crediti in capo al dipendente (dichiarazione del terzo), le parti compaiono innanzi ad un Magistrato. A tale udienza, il giudice verifica la dichiarazione del terzo e, nel caso in cui il datore di lavoro abbia dichiarato l’esistenza di crediti in capo al dipendente, autorizza il pignoramento dello stipendio. In estrema sintesi, dopo l’autorizzazione al pignoramento, il datore di lavoro tratterrà un quinto dello stipendio al dipendente e lo verserà direttamente al creditore, sino all’estinzione del debito, indipendentemente dal tipo di stipendio e dall’importo percepito dal dipendente debitore. Nel caso in cui il dipendente sia creditore solo di TFR, vige sempre la regola del quinto.

Qualora il debitore sia agente di commercio, il pignoramento avverrà nel limite del quinto delle provvigioni maturate nei confronti dell’azienda committente presso la quale il debitore ha il mandato.

Qualora il rapporto lavorativo dovesse cessare, indipendentemente dalla causa, quando ancora il debito non è stato estinto ed il datore di lavoro effettua ancora le trattenute sullo stipendio, insieme al rapporto di lavoro cessa anche il pignoramento ed eventualmente andrà rinnovato, a fronte di un nuovo rapporto lavorativo.

Qualora il pignoramento dello stipendio venga notificato dove il debitore ha il conto corrente sul quale versa o gli viene accreditato lo stipendio, e sul conto non vi siano crediti, il pignoramento si chiude con esito negativo. Se invece sul conto sono presenti dei crediti, derivanti esclusivamente da redditi lavorativi, il pignoramento non potrà mai essere dell’intero saldo attivo di conto corrente, ma piuttosto delle somme superiori a € 1.345,56 perché non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari tre volte l’assegno sociale, che per il 2016 è di € 448.52. Per tutte le successive mensilità versate sul conto a titolo di stipendio, il pignoramento potrà avvenire nei limiti del quinto, come fosse stato notificato presso il datore di lavoro.

Nel caso di sforamento dei limiti di pignoramento dello stipendio, si ha l’inefficacia del pignoramento, intesa come parziale, limitata esclusivamente alla parte di somme pignorate oltre ai limiti consentiti. L’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

Per maggiori informazioni, per identificare e rintracciare il datore di lavoro di un debitore, per verificare l’esistenza o meno di gravami in busta paga o sulla pensione del debitore, per individuare dove il debitore intrattiene rapporti di conto corrente, per preventivi personalizzati gratuiti, compila il modulo che trovi cliccando qui o chiama il 3518543411.

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