pignoramento presso terzi

Recupero crediti: il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una specifica misura prevista dall’ordinamento giudiziario italiano ed è finalizzata al recupero crediti, ogni qual volta un debito non venga onorato nei modi e nei termini stabiliti.

Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata, dove è prevista l’espropriazione, la sottrazione forzata a colui che li detiene, non solo di oggetti di proprietà del debitore, ma anche di somme di danaro e di crediti la cui titolarità è riconducibile al debitore inadempiente.

Con il pignoramento presso terzi, il creditore pignora i beni di cui il debitore ancora non ha il possesso: come ad esempio le somme di denaro che gli devono essere versate da un soggetto terzo, che esemplificativamente potrebbe essere il datore di lavoro, la banca, l’ente di previdenza, l’inquilino, ecc.

Infatti, quando il creditore intende effettuare un pignoramento presso terzi (ad esempio, il pignoramento del conto, il pignoramento dello stipendio o il pignoramento della pensione), notifica l’atto di pignoramento sia al debitore che al cosiddetto “terzo pignorato”.

In tutta risposta, il terzo pignorato deve inviare al creditore procedente una dichiarazione con cui gli comunica se è realmente debitore del debitore “principale”, vero destinatario del pignoramento, e se gli deve davvero dei soldi.

Se il terzo pignorato omette di inviare tale dichiarazione, il giudice fissa una seconda udienza (da notificare al terzo pignorato almeno 10 giorni prima dell’udienza stessa) alla quale egli deve comparire personalmente per fornire i chiarimenti richiesti e dire, appunto, se davvero è debitore del debitore principale. Se, però, non si presenta a tale appuntamento, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di versare, al creditore procedente, le somme pignorate (la c.d. ordinanza di assegnazione delle somme pignorate). Nel caso in cui il terzo non si presenti in udienza, infatti, il credito si considera non contestato.

L’unico modo che il terzo pignorato ha di contestare l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate è quello di effettuare la c.d. opposizione agli atti dell’esecuzione, ma solo nell’ipotesi in cui riesca a provare di non essere venuto a conoscenza della notifica di pignoramento per irregolarità della stessa.
Nel caso di pignoramento del conto corrente bancario, il creditore può notificare l’atto di pignoramento e la successiva ordinanza di assegnazione presso la filiale della banca, perché il relativo dirigente è institore dell’istituto di credito e quindi legittimato a riceverla.

In estrema sintesi, ecco i passaggi della procedura del pignoramento presso terzi:

  • il creditore notifica l’atto di precetto al debitore;
  • il creditore notifica, non prima di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto e non oltre 90, l’atto di pignoramento sia al debitore che al terzo pignorato;
  • il terzo pignorato deve comunicare al creditore se è realmente debitore di somme di denaro del debitore principale;
  • se il terzo pignorato non comunica alcunché, il giudice fissa una seconda udienza e ne dà comunicazione, 10 giorni prima di tale udienza, al terzo pignorato;
  • il terzo pignorato deve comparire personalmente a tale seconda udienza, per comunicare al creditore se è realmente debitore di somme di denaro del debitore principale;
  • se il terzo pignorato non compare alla seconda udienza, il giudice emette in automatico l’ordine con cui gli intima di pagare le somme pignorate al creditore procedente, ritenendo il credito non contestato.

Il pignoramento presso terzi è la misura più consigliata, negli ultimi tempi, dagli Avvocati per recuperare un credito, in quanto nella maggioranza dei casi la soddisfazione per il creditore è immediata, rispetto al pignoramento immobiliare o al pignoramento di beni mobili diversi dai crediti.

Il pignoramento presso terzi è una procedura giudiziale volta al recupero credito, attraverso l’assegnazione al creditore di somme e/o crediti del debitore, che materialmente sono nelle disponibilità, in possesso, di una terza persona.

Il pignoramento presso terzi, rispetto ad altre procedure di pignoramento, coinvolge oltre al debitore ed al creditore, anche una terza persona, il terzo pignorato, che può essere (ad esempio) un cliente del debitore, oppure la Banca dove il debitore ha il conto corrente bancario, o l’ufficio postale dove il debitore ha il conto corrente postale, o il datore di lavoro del debitore, oppure l’ente erogante la pensione…

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2 thoughts on “Recupero crediti: il pignoramento presso terzi”

  1. Anche se non è la soluzione a tutti i mali, concordo pienamente con la disamina di cui sopra…..

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