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Il rintraccio del conto corrente e la privacy del debitore

Il servizio di rintraccio del conto corrente intestato al debitore, distribuito da ServiziAvvocatiAziende, in partnership con Servizisicuri.com, così come ogni altra indagine patrimoniale, viene erogato esclusivamente a fronte di un diritto giuridicamente rilevante, come il recupero del credito.

Le ricerche sui conti correnti (bancari e postali) intestati a persone debitrici, così come le ricerche su qualsivoglia tipo di bene utilmente pignorabile, vengono effettuate da personale altamente qualificato, senza alcuna violazione di legge, compresa quella c.d. sulla privacy.

Se è vero infatti che l’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede che “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”, è altrettanto vero che l’art. 24 specifica che

“Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

…omissis…

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

…omissis…

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

…omissis…

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis. [Lettera aggiunta dall’art. 6, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106]

E’ evidente che se le indagini patrimoniali, come il rintraccio del conto corrente, sono commissionate per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, il creditore è esonerato dal richiedere al debitore il consenso.

L’ordinamento civile italiano è stato successivamente modificato con l’approvazione della Legge 132 12.09.14, la quale ha introdotto, tra gli altri, l’Art. 492-bis del Codice di Procedura Civile:

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati ed alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro Elaborazione Dati istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico ed in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.”

Ad oggi però pare non esistano ancora i c.d. “canali operativi” di ricerca delle informazioni e di trasmissione delle stesse all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale competente.

Per poter formulare istanza al Presidente del Tribunale, occorre preventivamente stabilirne la competenza territoriale, rintracciando il debitore, o se non altro il di lui indirizzo.

I costi dell’istanza, in particolare se poi il debitore dovesse risultare nullatenente e nullafacente (ai sensi dell’art. 155 ter delle disposizioni di attuazione del C.p.C. la richiesta di pignoramento perde efficacia), possono essere di rilievo, considerato che viene formulata a mezzo di un Avvocato e dopo aver pagato, oltre all’Avvocato ed alla ricerca anagrafica, un contributo unificato.

In estrema sintesi, quindi, essendo ogni rintraccio del conto corrente intestato al debitore, così come ogni altra indagine patrimoniale, effettuato nel massimo rigore dalla legge consentito, e potendo avere, senza costi aggiuntivi imprevisti, nella massima trasparenza, gli esiti in circa quindici giorni lavorativi, è consigliabile rivolgersi a società di informazioni commerciali specializzate ed in possesso di licenza di pubblica sicurezza.

Per maggiori informazioni e preventivi gratuiti personalizzati chiama il 3518543411 o compila il modulo contatti che trovi cliccando qui

ServiziAvvocatiAziende vanta piena operatività in tutti i comuni delle seguenti provincie:

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2 thoughts on “Il rintraccio del conto corrente e la privacy del debitore”

  1. Sempre ineccepibili le spiegazioni delle diverse procedure, che si nascondono dietro vari ITER, anche perchè a volte la fantasia fa balenare l’idea che sia sufficiente cliccare su un semplice tasto di PC.
    Con questa procedura, spiegata chiaramente e senza termini altisonanti, dimostrate una professionalità decisamente di spessore.
    E’ sempre un piacere poter interloquire ed avere consulenze, con rapporti professionali così validi.
    Complimenti vivissimi

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