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Segreto commerciale e segreto industriale: blindati e tutelati dalla Direttiva EU 2016/943

E’ stato approvato al Governo, martedì 8 maggio 2018, il Decreto di attuazione della Direttiva Europea 2016/943, in materia di tutela del know-how riservato (esperienze aziendali) e delle informazioni commerciali riservate (segreto commerciale).

Il provvedimento, che interviene sul codice della proprietà industriale e sulle disposizioni di legge del Codice Penale, attua la Direttiva Europea adottata dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea il 08/06/2016, sulla protezione del segreto commerciale contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di “Trade Secrets“, prevedendo misure sanzionatorie penali ed amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

Specificatamente, il Decreto di attuazione amplia il già esistente divieto di acquisire, divulgare o utilizzare, informazioni commerciali riservate ed esperienze aziendali in modo abusivo, tranne nel caso in cui le informazioni e le esperienze siano state acquisite in modo indipendente. E’ illecito l’utilizzo e/o la rilevazione di un segreto commerciale anche nel caso in cui sia stato acquisito abusivamente da un terzo, che illecitamente lo utilizzava.

Parimenti, la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione, si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Il provvedimento, avendo rivisto l’Art. 623 del Codice Penale, prevede risarcimenti (anche in rapporto al pregiudizio morale subito), confisca dei beni, ma anche sanzioni che possono arrivare alla reclusione fino a due anni di carcere per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Il Provvedimento prevede anche un allargamento alle responsabilità “colpose” e un inasprimento delle pene per gli hacker considerato che l’uso di strumenti informatici viene considerato una aggravante.

L’approvazione del Governo sulla nuova legge è stata accolta favorevolmente dalle imprese, che attribuiscono al segreto commerciale un valore sempre crescente. Il know-how e le informazioni riservate rappresentano infatti un asset strategico per le aziende.

Per questo, gli imprenditori richiedono sempre più frequentemente strumenti giuridici efficaci per preservare la segretezza delle informazioni aziendali, che vanno dalla predisposizione di linee guida e di opportuni manuali sino alla redazione di contratti (o singole previsioni contrattuali) di segretezza nei rapporti sia con dipendenti, che con clienti e fornitori.

Il decreto – spiega una nota della Presidenza del Consiglio – attua la direttiva sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni”.

In particolare – prosegue la nota – il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava”.

Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.”

Tra le novità: il termine di prescrizione a 5 anni, la tutela dalla possibile violazione dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari con la possibilità per il Giudice di vietare la rivelazione di segreti commerciali nelle Aule dei Tribunali e l’attribuzione al Giudice del potere di graduare le misure e le sanzioni, tenendo conto dei diversi parametri.

Per maggiori informazioni sulla tutela del segreto commerciale e sulla Direttiva EU 2016/943, compila il modulo contatti che trovi cliccando qui oppure chiama ServiziAvvocatiAziende, partner di Servizisicuri.com al 3518543411.

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