ricerca telematica

La ricerca telematica dei beni pignorabili, come funziona?

Grazie anche al Decreto del Presidente del Tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario alla ricerca telematica dei beni pignorabili, il creditore, teoricamente, può sapere dove il debitore ha il conto corrente.

Conoscere tutti i beni del debitore, utilmente pignorabili, (conto corrente, busta paga, pensione, casa, terreno, veicoli…) è possibile, in massimo 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta, grazie sopratutto alle autorizzate società di informazioni commerciali investigate, che in virtù anche della loro Licenza di Pubblica Sicurezza, individuano tutti i beni aggredibili intestati alla persona debitrice, sia essa persona fisica o persona giuridica.

Senza ricorrere quindi alla, sinora solo teorica, ricerca telematica, senza presentare (al Presidente del competente Tribunale) istanze d’accesso diretto all’anagrafe tributaria e all’anagrafe dei conti correnti, è possibile conoscere tutti i beni di proprietà dell’insolvente, rivolgendosi ad una agenzia di informazioni commerciali investigate.
Per presentare, infatti, istanza al Presidente del Tribunale competente, innanzitutto occorre  necessariamente avere un titolo esecutivo (quindi una sentenza o un decreto ingiuntivo), per richiedere la ricerca dei beni dei debitori ad una società di informazioni commerciali è sufficiente essere titolari di un diritto giuridicamente rilevante come l’esigenza di recuperare un credito. Sempre più Avvocati e Aziende richiedono il servizio di rintraccio conti correnti per pignorare presso terzi e recuperare i crediti.

Per individuare il Tribunale competente, occorre conoscere con assoluta e probante certezza la residenza, il domicilio, la dimora o la sede della persona debitrice. ServiziAvvocatiAziende in partnership con Servizisicuri.com distribuisce ogni tipo di rintraccio del debitore dalla legge consentito.

L’istanza di accesso è da presentare al Tribunale competente ed è soggetta a contributo unificato di € 43.00.

L’istanza può essere presentata dopo 10 giorni dal ricevimento del precetto da parte del debitore (termine per l’adempimento indicato nel precetto), ma non oltre i 90 giorni, termine in cui il precetto stesso scade.

Il Presidente del Tribunale, eccezionalmente, nei casi in cui vi sia pericolo nel ritardo, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare ancor prima della notificazione del precetto al debitore.

I contenuti dell’istanza prevedono:

– indicazione delle generalità complete delle parti e del difensore;

– indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito (al fine di verificare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e quindi titolo esecutivo e l’atto di precetto già notificato);

– indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

All’istanza va allegata:

– copia del titolo esecutivo;

– copia del precetto ritualmente notificato esibendo gli originali in Cancelleria;

– la nota di iscrizione a ruolo dell’istanza.

Nei casi in cui il giudice, sulla base dell’allegata documentazione, ritiene sussistente il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, procederà emettendo un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili.

Il creditore potrà esibire il decreto all’ufficiale giudiziario, il quale farà accesso, tramite collegamento telematico, alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, quali l’anagrafe tributaria e l’anagrafe dei conti correnti, detta anche anagrafe dei rapporti finanziari.

L’ufficiale giudiziario procederà al pignoramento, munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Se vi è pericolo nel ritardo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se però, come sovente accade, l’ufficiale giudiziario non dispone della strumentazione idonea a consentire l’accesso diretto alle banche dati, il creditore, previa istanza al Presidente del Tribunale competente, può essere autorizzato a personalmente consultare le banche dati telematiche, sempre dietro esibizione del decreto di autorizzazione del giudice.

Innanzi all’esigenza di recuperare un credito e di valutare l’opportunità a procedere giudizialmente, è sempre possibile rivolgersi ad autorizzate società di informazioni commerciali investigate che, in alcuni casi, a costi addirittura inferiori al contributo unificato, identificato ogni tipo di bene utilmente pignorabile intestato al debitore.

Ecco come funziona la ricerca telematica dei beni. Ma poi… funziona realmente?

Per maggiori informazioni, per preventivi personalizzati, di costi, tempi e fattibilità, chiama il 3518543411 oppure compila il modulo contatti che trovi cliccando qui

Condividi questo contenuto su:
Share

2 thoughts on “La ricerca telematica dei beni pignorabili, come funziona?”

  1. Fortnunatamente esistono società, e servizi come i vostri, perchè se si dovesse aspettare gli esiti di un’istanza di 492 bis. c.p.c…….., il debitore avrebbe tutto il tempo di spogliarsi dei propri beni, sempre che non l’abbia già fatto preventivamente!

    1. Certo, la ricerca dei beni pignorabili attraverso specializzate agenzie di informazioni agevola tantissimo, anche dal punto di vista economico, il recupero del credito. Nei casi però in cui il debitore tentasse di alienare ogni bene a lui intestato, è sempre possibile valutare, insieme al proprio Avvocato di fiducia, se vi sono i presupposti per una azione revocatoria. Buona giornata.

Comments are closed.