Legittimo il licenziamento del lavoratore dipendente che usa congedi parentali per scopi personali anziché per l’assistenza al disabile
Legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza i congedi parentali Legge 104 per scopi personali anziché per prestare l’assistenza al disabile per cui gli son stati concessi e a ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6054/2016 pubblicata il 29.03.2016.
E’ legittimo pertanto il licenziamento del dipendente infedele che si assenta dal posto di lavoro usufruendo di congedi parentali, utilizzandoli però per motivi personali. Nell’uso improprio dei congedi parentali, infatti, se utilizzati per finalità diverse da quelle tipiche dell’istituto, si ravvisano diversi reati, alcuni dei quali perseguibili penalmente, come la truffa.
E’ altresì legittimo il licenziamento del dipendente che si assenta dal luogo di lavoro per motivi di salute, presentando regolari certificati di malattia, ma durante il periodo di assenza per malattia tiene condotte stressanti per il fisico e pertanto incompatibili con la necessità di guarire rapidamente e senza complicazioni.
Il licenziamento è legittimo, in detti casi, perché a prescindere dal fatto che i certificati medici siano veritieri o meno, tale condotta dà comunque luogo ad una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Sebbene la certificazione medica esibita dal dipendente fosse valida, infatti, il rilievo mosso dal datore, nel caso di ispecie, riguardava una più ampia visione della condotta tenuta dal lavoratore dipendente, in più episodi, rispetto ai quali un solo certificato medico è risultato irrilevante.
Colpa o dolo del dipendente, il licenziamento è comunque legittimo. In buona sostanza, non vi è giustificazione alcuna per sfruttare i propri malanni, anche se reali e non immaginari, per coltivare i propri hobby o concedersi delle pause dal lavoro, specialmente se in maniera colposa o addirittura dolosa.
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In tutto il marasma dell’ordinamento giuridico italiano, mi sembra una legge finalmente imperniata sul buon senso.
In quanto è con il buon senso, che si possono ovviare a comportamenti “contrattualmente scorretti” e giustamente puniti.
Anche se ciò, da un mio punto di vista, appartiene a solo una minima parte della punta dell’iceberg, sul quale si dovrebbe intervenire
Gentilissimo Sig. Pellicciardi Salvatore, grazie per il suo intervento. E’ una sentenza di Cassazione che altro non fa che confermare la legittimità del datore di lavoro a contrastare con ogni mezzo legale l’assenteismo dei dipendenti infedeli. Buona giornata.